TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 18 dello Statuto; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  alcune  modificazioni   ed
aggiunte al vigente regolamento degli Economati generali dei benefici
vacanti, principalmente per estendere al personale economale le norme
sullo  stato  giuridico  degli  impiegati  civili  dello   Stato,   e
coordinare  le  disposizioni  del  regolamento  medesimo  alle  norme
contabili, applicate alle gestioni economali per effetto della  legge
11 luglio 1911, n. 781; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato  per
gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito regolamento, con  le  annesse  tabelle,  visto
d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro di grazia e  giustizia  e
dei culti, per l'uniforme esercizio in tutto il Regno del diritto  di
regalia e per  gli  uffici  degli  Economati  generali  dei  benefici
vacanti, in sostituzione di quello vigente 2 marzo 1899, n. 64. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 maggio 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                    Orlando - Sacchi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Sacchi.