TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 18 dello Statuto; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento degli Economati generali dei benefici vacanti, principalmente per estendere al personale economale le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e coordinare le disposizioni del regolamento medesimo alle norme contabili, applicate alle gestioni economali per effetto della legge 11 luglio 1911, n. 781; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. E' approvato l'unito regolamento, con le annesse tabelle, visto d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti, per l'uniforme esercizio in tutto il Regno del diritto di regalia e per gli uffici degli Economati generali dei benefici vacanti, in sostituzione di quello vigente 2 marzo 1899, n. 64. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 maggio 1918. TOMASO DI SAVOIA. Orlando - Sacchi. Visto, Il Guardasigilli: Sacchi.